Articolo aggiornato al 29 luglio 2023

Dopo aver esaminato il lavoratore sportivo subordinato, è ora di analizzare la figura più gettonata: il co.co.co. sportivo ( ai sensi art. 409. comma 1, punto 3 Codice di procedura civile). 

E' sicuramente la forma di collaborazione che per sua natura, deve essere maggiormente attenzionata e utilizzata, se e solo se, abbiamo certezza che ci siano tutti i requisiti richiesti dalla norma e dalle prassi amministrative. 

Di seguito quanto espresso dall'articolo sopra citato, definizione base fondamentale, per capire il contesto operativo del co.co.co.

rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa

E' principalmente, l'art. 28 del D.Lgs 36/2021 che norma tale tipizzazione nell'area dello sport dilettantistico.  

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto (ventiquattro con prossimo correttivo bdr) ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.


Si evincono quindi chiaramente i requisiti di presunzione sulla natura autonoma del co.co. co. sportivo 

Rispettando le condizioni sopra citate, l'onere della prova, diretta a far disconoscere la tipologia di rapporto per sostituirla ad esempio con un rapporto di lavoro subordinato (dipendente) spetta all'organo controllore (Isp. Lavoro, AdE, INPS ecc)  che voglia impugnare il contratto di collaborazione. 

Quindi devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- medesimo committente  (attenzione alla pluri-committenza);

- le prestazioni devono essere coordinate sotto il profilo tecnico sportivo e all'interno dei regolamenti degli organismi affilianti;

- rimanere 24 ore settimanali  (nel novero del conteggio, viene escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive)

A livello contrattuale, comunque, si possono stipulare co.co.co. con durata superiore alle attuali 18 ( 24 ore con nuovo correttivo) ma venendo meno la presunzione sopra citata,  
a fronte alle contestazioni dirette, sopra riportate, l’onere della prova a dimostrazione della natura genuina del rapporto di collaborazione e della contestuale autonomia nell'esecuzione della prestazione, grava sul committente.

Altri criteri di valutazione per il rilevamento dell'autonomia del rapporto sono:

- la mancanza di eterodirezione da parte del committente (viene meno il potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro);

- la libera scelta di come effettuare la propria prestazione e lo svolgimento della stessa in modo prevalente da parte dello stesso lavoratore sportivo (prevalente personalità) ;

- l'espressa volontà, sancita nel contratto, di escludere la subordinazione, da parte dei contraenti (committente e lavoratore sportivo);

- il compenso determinato dalle singole prestazioni e dalle effettive competenze professionali;

- continuità della prestazione inquadrata nell'organizzazione del sodalizio sportivo (anche etero organizzata);

L'etero organizzazione, infatti, nella tipicità del lavoro sportivo, non è preclusiva per il mantenimento della natura autonoma della prestazione.

Si può essere in un contesto etero organizzato, quando il committente ( es : ASD/SSD/organismo sportivo) stabilisce in modo unilaterale orari e i luoghi di lavoro (per ovvi motivi organizzativi, legati allo svolgimento delle discipline sportive o per orari legati all'accesso ad impianti sportivi ecc..) ma lascia autonomia nell'effettivo svolgimento dell'allenamento.

Adempimenti per i sodalizi per i co.co.co. sportivi:

- obbligo di stipulare un contratto;

- obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego UNILAV (entro 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro) , tramite RAS (funzione operativa) per tutti i rapporti di co.co.co., dal correttivo pare è stata eliminata la precedente soglia, dei 5.000 euro.*

- obbligo di tenuta LUL con relativa iscrizione (in unica soluzione, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento) e di comunicazione UNIEMENS (dati retributivi INPS) per compensi superiori a € 5.000, tramite RAS (funzione ancora non operativa) o consulente abilitato. 

- obbligo di emissione di busta paga sopra la soglia di € 15.000;

- nessun obbligo di assicurazione INAIL, in quanto la tutela assicurativa obbligatoria avverrà tramite il tesseramento (art. 51 legge 289/2002 e DL 30 nov 2010);

- obbligo di assicurazione previdenziale ed assistenziale sopra la soglia dei 5.000 euro (gestione separata);

- obbligo di adempimenti fiscali (Certificazione Unica ed eventuale 770)

- sicurezza (prossimo correttivo): sotto la soglia di 5.000 € in termini di compensi, si applicano le disposizioni di cui al D.L. 81/08 art. 21 comma 2, per i lavoratori autonomi, prevendo la non obbligatorietà del DVR e della sorveglianza sanitaria (medico del lavoro). Sopra la soglia, invece, ci si dovrà attenere a quanto disposto dal DL 81/08 per il mondo del lavoro (DVR e medico del lavoro). In tema di sorveglianza sanitaria le disposizioni e l'ambito dei controlli medici, dei lavoratori sportivi, saranno adottate sentito il parere del FMSI.

L' idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo  2,  comma  1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (medico del lavoro) che potrà avvalersi della certificazione del medico sportivo.

- obbligo di certificato antipedofilia se si lavora con minorenni;

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*In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati nel periodo dal 31 ottobre al 31 dicembre 2023.

Previsto un riconoscimento di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. (erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023) alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con ricavi
non superiori a 100mila euro. Se si viene cancellati dal RAS in questo periodo, si avrà la revoca del credito e il recupero delle somme utilizzate impropriamente.

In prossimi focus entreremo nel dettaglio per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e fiscali.