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Articolo aggiornato al 29 luglio 2023
Dopo aver esaminato il lavoratore sportivo subordinato, è ora di analizzare la figura più gettonata: il co.co.co. sportivo ( ai sensi art. 409. comma 1, punto 3 Codice di procedura civile).
E' sicuramente la forma di collaborazione che per sua natura, deve essere maggiormente attenzionata e utilizzata, se e solo se, abbiamo certezza che ci siano tutti i requisiti richiesti dalla norma e dalle prassi amministrative.
Di seguito quanto espresso dall'articolo sopra citato, definizione base fondamentale, per capire il contesto operativo del co.co.co.

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AGGIORNAMENTO DEL 29 LUGLIO 2023
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, il 26 luglio, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. (fonte Governo)
Stiamo studiando testo che ci è arrivato da fonti istituzionali, che dovrebbe essere il definitivo. La certezza l'avremo con quello che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nelle sezioni dedicate, in questo articolo, al Lavoro Sportivo e alle Associazioni e Società Sportive, inseriremo le conferme e le novità.

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Dopo aver affrontato la figura del lavoratore sportivo, in tutte le sue tipizzazioni, ci concentriamo sulla figura del collaboratore amministrativo gestionale, tanto utile alle associazioni, per la cura di tutti gli aspetti amministrativi e lo svolgimento di molti compiti di segreteria.
Tale mansione, dopo il riordinamento dettato dalla riforma dello sport, non è considerata un lavoratore sportivo, essendo categoricamente esclusa, dall'art. 25 comma 1 del D.Lgs 36/2021.
Non mancano, comunque, analogie, dal punto di vista fiscale, in quanto si potrà usufruire delle stesse soglie di esenzione ai fini del calcolo dei contributi INPS e ai fini IRPEF.
Non potranno, però, ad esempio, beneficiare della presunzione di legge di cui all’ art. 28 dello stesso decreto, nel limite delle 24 ore , riservata ai lavoratori sportivi (in questo caso risulterebbe molto utile la certificazione del contratto).

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In questo focus analizziamo la figura lavorativa, nell'ambito del lavoro sportivo, con le maggiori "potenzialità", sia per il lavoratore che la esercita come arte e professione che per il sodalizio sportivo. Ricordiamo che siamo sempre nell'area del dilettantismo.
Nonostante la ritrosia di molti nostalgici dell'ormai abrogata lettera m) comma 1 dell'art. 67 del TUIR (il c.d. compenso sportivo contemplato nei redditi diversi), l'apertura di una partita IVA, per soggetti con determinate peculiarità, sarà l'unica via per poter svolgere la propria attività nell'esercizio di arte e professione nello sport, con carattere abituale e professionale.

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Avevamo chiuso il precedente articolo, elencando le possibili tipologie di lavoro sportivo:
- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Lavoro autonomo nella forma di co.co.co.
Partiamo, innanzitutto da un principio basilare, ovvero, possiamo parlare di lavoratori sportivi, se e solo se, le realtà sportive rientrano nell'ordinamento sportivo e per quanto riguarda ASD e SSD siano regolarmente iscritte nel RAS e mantengano le condizioni di iscrizione allo stesso.
Fatta questa doverosa, premessa, le tipologie sopra elencate, sono suddivise a seconda di determinati presupposti. Iniziamo con la figura del lavoratore sportivo subordinato.