E' stato pubblicato il nuovo regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in sostituzione di quello precedente approvato, ai sensi dell’art. 11 del
Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, con decreto del Capo Dipartimento dello Sport in ottobre 2022.

Ci sono alcune novità di rilievo, partendo dall'eliminazione dei riferimenti all'abrogato art. 90 della Legge n. 289 del 2002, aggiornandolo quindi, definitivamente alle nuove norme in  vigore.

Viene predisposto ed aggiornato, con l'allegato 1, un elenco di discipline sportive codificate, più ampio di quello in capo al Registro CONI e comprendente anche le attività paralimpiche (questo nell'ottica di un futuro probabile e plausibile registro unico, con la definitiva cessazione del Registro in capo al CONI).

Viene correttamente ampliato agli enti sportivi dilettantistici (non solo ASD e SSD) con previsione di iscrizione anche per gli enti del terzo settore che svolgono, tra le attività principali, quella sportiva dilettantistica. 

Contestualmente, viene eliminata l'obbligatorietà che nella denominazione ci sia la finalità sportiva dilettantistica (ATTENZIONE: è per permettere, l'adesione degli Enti del Terzo Settore sopra citati. L'ente sportivo dilettantistico "classico"  iscritto solo al RAS deve avere nella denominazione la finalità sportiva dilettantistica, come previsto dall'art. 6 del Dlgs 36 2021.

Il nodo delle attività sportive, formative e didattiche, non è del tutto risolto. 

Se in prima fase, l'ente sportivo dilettantistico (ESD) deve inserire almeno una delle tre attività richieste, entro i 180 giorni dall'iscrizione, nelle successive conferme annuali, viene indicato all'art. 5 comma 1 punto e) che per il mantenimento dei requisiti gli ESD : "svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa". Comunicabili entro il 31 gennaio di ogni anno o entro 90 giorni dall'evento.

Se dovesse rimanere invariato, questo punto, ogni sodalizio, per come è effettivamente strutturato e per la tipologia di attività svolte, dovrà fare le sue riflessioni in merito.

Interessante la possibilità di poter delegare, per la gestione dei dati dell'ESD, da parte del legale rappresentante, al massimo tre soggetti. L’ente sportivo dilettantistico assumerà
ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Non essendoci specifiche, è presumibile che sia aperto anche a soggetti terzi, compresi eventuali professionisti.

Ricordiamo che tra i requisiti fondamentali gli ESD devono avere adottato uno statuto conforme alla normativa in materia e che il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione.

Due punti fondamentali, spesso sottostimati dagli stessi sodalizi.

Volete darci delega, per tenere controllato ed eventualmente provvedere alla sistemazione della vostra posizione presso il Registro? 

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REGOLAMENTO E NORME