AGGIORNAMENTO DEL  29 LUGLIO 2023

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, il 26 luglio, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. (fonte Governo)

Stiamo studiando testo che ci è arrivato da fonti istituzionali, che dovrebbe essere il definitivo. La certezza l'avremo con quello che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nelle sezioni dedicate, in questo articolo, al Lavoro Sportivo e alle Associazioni e Società Sportive, inseriremo le conferme e le novità.

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A pochi giorni dal fatidico primo di luglio, il Consiglio dei Ministri ha varato una serie di correttivi alla legge 86/2019 c.d. Riforma dello sport.  

Diverse le novità, tra le quali:

  • semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
  • potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
  • previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
  • norme specifiche per i dipendenti pubblici;
  • maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
  • sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
  • abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
  • un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
  • creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

"Siamo convinti che quello che abbiamo prodotto rispecchi le esigenze del sistema”, ha dichiarato il ministro Abodi, nella conferenza stampa del 8 giugno “Se dovessi definire come si evolverà la norma, parlerei di affermazione delle tutele nell'equilibrio degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore. Il secondo aspetto da sottolineare è quello della trasparenza. Dopodiché c'è anche una efficienza del sistema che si associa alla semplificazione”.

L'atto del governo che prevede uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, è sottoposto a parere parlamentare (camera e senato). Passato l'iter ed approvato, potrà essere pubblicato in G.U.

Di seguito ulteriori brevi specifiche (sui decreti 36 e 39):

LAVORO SPORTIVO

Lavoro sportivo e nuove funzionalità del Registro

Arrivano delle semplificazioni sugli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un decreto interministeriale da emanare entro il 1° luglio;  tale registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti (in altri termini Agenzia delle Entrate, Ispettorato Lavoro, INPS e INAIL). Dovrebbero essere previste anche delle deleghe, per l'accesso alla piattaforma del registro, come scritto in un precedente articolo, per abilitare i propri consulenti e vista la delicatezza dei dati da inserire, suggeriamo questa opzione. Rimangono sempre operative,  ovviamente le comunicazioni dirette, fatte dai consulenti del lavoro.

Il Registro dal 26 al 1 di luglio non sarà operativo (attivo solo per le stampe e visualizzazioni), per permettere la predisposizione ed avvio delle nuove attività.

Lavoro sportivo e contesto lavorativo - CONFERMATO

La prestazione del lavoratore sportivo – con le connesse agevolazioni contrattuali, fiscali e previdenziali – deve essere resa a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, ovvero agli organismi sportivi, agli enti sportivi dilettantistici e ai propri tesserati (es. lezione privata P.T.). Lo stesso lavoratore sportivo deve essere tesserato.

Lavoro sportivo e giudici di gara- AGGIORNATO

Vengono semplificate e riscritte le norme specifiche per i giudici di gara, arbitri, cronometristi ecc.., per quali il rapporto di lavoro potrà essere attivato tramite convocazione o designazione dell’organismo sportivo;

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti, oltre all'eventuale compenso pattuito,  rimborsi per le spese effettivamente sostenute (documentate) per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti fissati di 300 €. Sono vietati rimborsi spese forfettari. 

Il nuovo comma 6-ter prevede poi le modalità e termini con cui, per i predetti soggetti, siano dovute le comunicazioni al centro per l'impiego, degli importi dei compensi al RAS e dell'iscrizione nel LUL.  

Anche questo paragrafo sarà oggetto di un breve focus.

Lavoro sportivo e dipendenti pubblici- CONFERMATO

Viene previsto un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), che sarà perfezionato dopo i 30 giorni dalla data della richiesta (l'autorizzazione può essere anche rigettata entro tale periodo). In caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro.

Tali disposizioni non si applicano per gli atleti, dirigenti, tecnici, giudici di gara e personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, quando espletano la propria attività istituzionale o sono convocati per le attività nazionali.

Lavoro sportivo e co.co.co. -CONFERMATO

Si ha una maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico, con l’innalzamento da 18 a 24 ore settimanali del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo.  (ricordiamo sempre l'esclusione nel computo delle ore dedicate alle manifestazioni sportive).

L'aggiornato comma 5 dell'art.2 8 prevede poi le modalità e termini con cui, per i predetti soggetti, siano dovute le comunicazioni al centro per l'impiego (entro 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro)  e dell'iscrizione nel LUL (in unica soluzione, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento)

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati nel periodo dal 31 ottobre al 31 dicembre 2023.

Lavoro sportivo e volontariato- AGGIORNATO

Si prevede che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi del decreto n. 445/2000, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente (consiglio direttivo solitamente), deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Inoltre, si ribadisce che tali  rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. 

Previsto anche il rimborso spese documentate alle condizioni stabilite dall’ente, per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Non vengono considerate prestazioni sportive di volontariato, le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi direttivi e di amministrazione delle ASD e SSD.

Lavoro sportivo e prestazione occasionale - NOVITA'

Ricorrendone i presupposti, tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.

Lavoro sportivo e IRAP- CONFERMATO

Introdotta ai fini Irap  un'agevolazione per il mondo del dilettantismo.  I singoli compensi delle co.co.co. non concorrono a determinarne la base imponibile fino a 85mila euro (precedentemente 15.000 euro)

Lavoro sportivo e INAIL - AGGIORNATO

Resta la copertura assicurativa obbligatoria per lavoratori sportivi subordinati e volontari (con determinate mansioni), senza fasce d'esenzione, ma vengono inserite delle importanti indicazioni: saranno stabiliti dai Ministeri competenti, retribuzioni e relativi riferimenti tariffari ai fini delle determinazione del premio assicurativo.

Ai lavoratori sportivi, titolari di co.co.co., si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della legge 289/2002 e relativi provvedimenti attuativi (DL 30 nov 2010), attivata tramite il tesseramento.  

Lavoro sportivo e sicurezza sul lavoro- CONFERMATO

Sotto la soglia di 5.000 € in termini di compensi, si applicano le disposizioni di cui al D.L. 81/08 art. 21 comma 2, per i lavoratori autonomi, prevendo la non obbligatorietà del DVR e della sorveglianza sanitaria (medico del lavoro). Sopra la soglia, invece, ci si dovrà attenere a quanto disposto dal DL 81/08 per il mondo del lavoro. In tema di sorveglianza sanitaria le disposizioni e l'ambito dei controlli medici, dei lavoratori sportivi, saranno adottate sentito il parere del FMSI. 

DL 81/08 art. 21 comma 2. I soggetti di cui al comma 1 (siamo equiparati a lavoratori autonomi e impresa familiare), relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 (DL 81/08), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive.  L' idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo  2,  comma  1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (medico del lavoro) che potrà avvalersi della certificazione del medico sportivo (novità)

Lavoro sportivo e apprendistato -CONFERMATO

Viene abbassata, a 14 anni, l’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo (alternanza scuola/lavoro)

Lavoro sportivo e sostegno al mondo paralimpico - CONFERMATO

Si prevede l’introduzione (art. 28-bis) di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro.

Nomina responsabile della protezione dei minori - AGGIORNATO

La designazione obbligatoria di un responsabile dei minori deve essere comunicata all'organismo affiliante in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Sostegno alle ASD/SSD -NOVITA'

Previsto un riconoscimento di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. (erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023) alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con ricavi
non superiori a 100mila euro. Se si viene cancellati dal RAS in questo periodo, si avrà la revoca del credito e il recupero delle somme utilizzate impropriamente.

Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo-CONFERMATO

Sarà istituito un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio.

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ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

Oltre a quanto già sopra indicato, per il lavoro sportivo, sono stati introdotti ulteriori correttivi e dispositivi per il mantenimento delle agevolazioni fiscali a partire dall'adeguamento dello statuto fino ad arrivare alla gestione delle c.d. attività diverse, secondarie e strumentali, per le quali il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi dei criteri e limiti previsti, comporta la cancellazione dal Registro nazionale. Previste deroghe e qualche semplificazione.

Registro e statuti - CONFERMATO

L'adeguamento degli statuti, per le associazioni già iscritte al Registro, secondo le previsioni dell'art. 7 D.lgs 36/2021,  potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2023.

Gli statuti non conformi, alle nuove disposizioni, saranno causa di cancellazione d'ufficio dal Registro e decadenza dei benefici fiscali.

Per le realtà di nuova costituzione, lo statuto deve essere già in regola con le disposizioni, pena la mancata iscrizione.

NOVITA': Le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e succ mod.

Registro e attività - CONFERMATO

Viene rafforzato il concetto che per il mantenimento dell'iscrizione a Registro, le ASD e SSD debbano svolgere attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. 

Attivato il Coinvolgimento CONI e CIP nella verifica della natura dell’attività di associazioni e società sportive rientranti tra quelle svolte nell’ambito di FSN, DSA o EPS.

Registro e personalità giuridica- AGGIORNATO

Si prevedono semplificazioni per l'acquisizione della personalità giuridica. Servirà, comunque atto notarile e patrimonio minimo di € 10.000 (faremo apposito focus).

Registro e modello EAS-CONFERMATO

Le associazioni iscritte al Registro, sono esentate dalla presentazione del modello EAS. Le variazioni fiscali rilevanti, saranno comunicate all'amministrazione finanziaria, tramite apposita sezione prevista nel Registro.

Sedi di svolgimento delle attività statutarie - CONFERMATO

Le sedi di ASD e SSD, iscritte al Registro, ove si svolgano le attività statutarie (istituzionali), sono compatibili, con qualsiasi destinazione d'uso omogenea prevista dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968. 

Attività secondarie e strumentali -NOVITA'

Il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri e limiti delle attività diverse, secondarie e strumentali, che saranno previsti con prossimo decreto attuativo, comporterà la cancellazione d'ufficio dal RAS e la perdita della qualifica di ente sportivo dilettantistico, con tutte le conseguenze del caso.  Le attività  di questo paragrafo, saranno oggetto di futuro focus.

Attività di Sport che prevedono l'impiego di animali - NOVITA'

Parecchie le modifiche al Titolo IV  (artt. 19-24) del D.Lgs 36 2021. Non potendo soffermarci in questo contesto, saranno oggetto di prossimo focus.

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Sono inoltre stati apportati correttivi anche ai DL n. 37 (misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo) , n.38 ( misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi) e n.40 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)