Come anticipato in precedente articolo del 22 dicembre, con l'ufficialità della pubblicazione in gazzetta ufficiale del 29/11/2022, del decreto n. 198 del 29 dicembre 2022, confermiamo che il decreto legislativo numero 36/21, troverà applicazione dal 1 luglio 2023.

Ci sarà pertanto più tempo per il nuovo inquadramento dei lavoratori sportivi. 

Nello specifico:

Art. 16      -   Proroga di termini in materia di sport     

Proroga del c.d. lavoro sportivo e delle abrogazioni contestuali del lavoro professionistico. Tutto rimandato al 1 luglio 2023.

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate le seguenti modificazioni:      a) all'articolo 51, comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1° luglio 2023»;      b) all'articolo 52, comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1° luglio 2023»;      c) all'articolo 52, comma  2-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «a decorrere dal 1° luglio 2023».   

Proroga dell'abolizione del vincolo sportivo

2.  Conseguentemente,  all'articolo  31,  comma  1,   del   decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo è inserito il  seguente:  «Il  predetto  termine è  prorogato  al  31 dicembre 2023 per i tesseramenti  che  costituiscono  rinnovi,  senza soluzione di continuità , di precedenti tesseramenti»  e,  all'ultimo periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al  primo e  al secondo periodo».   

Mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo

3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n. 15, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».

Concessioni di impianti sportivi per ASD e SSD

4. Al fine di sostenere le  società  e  le  associazioni  sportive dilettantistiche  senza  scopo  di   lucro   colpite   dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto  previsto  per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di  lucro  degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che  siano in attesa di rinnovo  o  scadute  ovvero  in  scadenza  entro  il  31 dicembre 2022, sono prorogate al 31  dicembre  2024,  allo  scopo  di consentire il riequilibrio  economico-finanziario  delle  stesse,  in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate  ai  sensi delle vigenti disposizioni.   

Sport e Salute SpA 

5. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  44,  comma  13,  del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma  1,  del decreto-legge  21   settembre   2021,   n.   127,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 19 novembre  2021,  n.  165,  la  società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le  somme  ad  essa trasferite in forza del medesimo articolo 44,  non  ancora  riversate all'entrata del bilancio dello  Stato,  non  utilizzate  e  risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario.