Green Pass Rafforzato (dal 1 al 30 aprile 2022) per i seguenti locali AL CHIUSO:
Dal 1 maggio 2022, il green pass verrà abolito, con la sola eccezione per coloro che andranno a visitare ospiti di RSA o degenti negli ospedali (scadenza 31 dicembre 2022).
Accesso al luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale, ricordiamo, dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
-----------------------------------
Si. In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede che per chiunque svolga una attività lavorativa , anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
A partire dal 15 febbraio 2022, come previsto dal decreto-legge 7 gennaio 2022, alle persone che abbiano compiuto 50 anni, ricadenti nell’obbligo vaccinale, che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle linee guida.
Tutte le FAQ qui
DATA | COSA SUCCEDE |
---|---|
08 gennaio | Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni italiani e stranieri e per i cinquantenni che abbiano compiuto gli anni in una data successiva all'entrata in vigore del decreto, quindi dopo l'8 gennaio, che siano residenti in Italia. |
10 gennaio |
Obbligo di green pass rafforzato per: tutti i mezzi di trasporto pubblici, i ristoranti anche all’aperto (compresi quelli sociali), le piscine al chiuso e all’aperto, le palestre; gli impianti di sci; gli sport di squadra anche all'aperto; i centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto ecc.. |
20 gennaio | Obbligo di green pass base (tampone) per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici (servizi alla persona). |
01 febbraio | Scatta la sanzione di 100 euro, una tantum, per gli ultracinquantenni non vaccinati (vedi dettagli sopra) |
01 febbraio | Obbligo di green pass di base (tampone) per l'accesso ad uffici pubblici, posta, banca ed attività commerciali, escluse le attività che erogano servizi e beni di prima necessità (alimentari ecc.) |
01 febbraio | Green pass rafforzato, durata ridotta a 6 mesi ed obbligo vaccinale per tutto il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori |
15 febbraio | Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori pubblici, privati (che svolgono la loro attività a qualsiasi titolo) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Attenzione: la prima dose di vaccino deve essere effettuata entro il 31 gennaio, visto che ci vogliono quindici giorni per il rilascio del green pass dalla data di sommnistrazione. |
31 marzo | Fine dello stato di emergenza |
15 giugno | Fine dell’obbligo vaccinale per gli over 50. |
----------------------------------------
AGGIORNAMENTO DEL 04/01/2022
In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).
- dal 10 gennaio (sia per le attività all'aperto che al chiuso)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/03), solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a:
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici,
-piscine,
- centri natatori,
- sport di squadra e di contatto,
- centri benessere,
- centri culturali,
- centri sociali e ricreativi
----------------------------------------
AGGIORNAMENTO DEL 26/12/2021
Con il Decreto Festività del 25 dicembre 2021, sono state introdotte ulteriori misure, riguardanti il green pass.
Nello specifico per il mondo dello sport:
A partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022) l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di disabilità), è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato. L'obbligo per lo stesso periodo sarà attivo anche per l'accesso a musei, mostre, luoghi della cultura, circoli, centri culturali e ricreativi, sempre per attività al chiuso e con la sola esclusione per i centri educativi per l'infanzia.
Dal primo di febbraio 2022, inoltre, la durata della certificazione verde (green pass rafforzato ndr) sarà ridotta da 9 a 6 mesi.
Non ci sono per ora novità. per quanto riguarda i corsi di formazione e i c.d. "lavoratori" (compresi anche gli istruttori ed allenatori e volontari) per i quali vige l'obbligo di green pass "ordinario".
------------------------------
Aggiornamento del 27/11/2021
Con decreto legge del 26 novembre 2021 , n. 172, il Presidente della Repubblica, ha introdotto nuove misure urgneti, per il contenimento dell'epidemia da Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Oltre ad inserire obbigatorietà vaccinali, a diverse categorie lavorative (personale scolastico, sanitario, della difesa, sicurezza e soccorso pubblico ecc..), inserisce ulteriori disposizioni in merito alle certificazioni verdi, dividendo le possibilità di accesso ai servizi, tra quelle derivanti da avvenuta vaccinazione, rispetto a quelle derivanti dai tamponi. Per il nostro settore, la novità, invece, riguarda, alla dovuta specifica sull'accesso a spogliatoi e docce.
Siamo più dell'idea che non si tratti di un super green pass o green pass "rafforzato" quello emesso per chi ha ottemperato agli obblighi vaccinali, visto che permette, in buona sostanza, le stesse attività presenti nel precedente decreto, estendendole, come doveroso, anche alle zone gialle e arancioni (art.2 lettera b)
Piuttosto si è cercato di limitare, l'accesso ai servizi per i possessori del c.d. green pass di base, legato ai tamponi, soprattutto in zone gialle e arancioni.
In ogni caso, per facilitare la comprensione useremo i termini già ampiamente utilizzati dai comunicati stampa.
-----------------------------------------
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con proprio decreto del 21 settembre 2021, ha introdotto ulteriori regole legate al Green Pass.
Nello specifico sono state inserite delle misure urgenti per estendere l'ambito applicativo della norma, nel lavoro privato e pubblico. Anche il mondo sportivo è ricompreso nell'alveo delle nuove decisioni.
Con questo speciale, cercheremo di tenervi sempre aggiornati, focalizzandoci, come di consueto, sul nostro settore.
-------------------------------------------------
CERTIFICAZIONI VERDI (GREEN PASS) - AGGIORNAMENTO DEL 27/11/2021
Con decorrenza 6 agosto 2021, diventa operativa la certificazione verde (Green Pass). Con decorrenza, per la zona bianca, dal 06 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, diventano operativi il GREEN PASS RAFFORZATO e il GREEN PASS BASE.
Per le realtà in altre aree colorate, la decorrenza è immediata alla data di pubblicazione del decreto, in G.U. e non c'è scadenza temporale (in buona sostanza si deve ritornare in zona bianca).
Certificazioni verdi COVID-19 (art. 9 DL 22/04/2021 n. 52)
Sono certificazioni verdi COVID-19 (in formato cartaceo o digitale): le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) GREEN PASS RAFFORZATO - avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ciclo completo (riportata validità a 9 mesi - con 1 dose la validità è fino alla scadenza della data del richiamo) ;
b) GREEN PASS RAFFORZATO - avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi),
c) GREEN PASS BASE - effettuazione di test antigenico rapido (no il salivare, si quello oro-nasofaringeo) o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 72 h molecolare - 48 h antigenico rapido)
La certificazione, ovviamente, cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 (anche se vaccinati ndr).
-----
Sono obbligatorie per accedere, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2021, in zona bianca a (il riferimento agli articolo è per il DL 22/40/2021 n. 52 e DL 172 del 26/11/2021):
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; GREEN PASS RAFFORZATO
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, (di cui all’articolo 5) ; GREEN PASS RAFFORZATO
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre ( di cui all’articolo 5-bis ); GREEN PASS RAFFORZATO
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; GREEN PASS RAFFORZATO (zona bianca, gialla e arancione) e GREEN PASS BASE (zona bianca e gialla)
e) sagre e fiere, feste, convegni e congressi di cui all’articolo 7; GREEN PASS RAFFORZATO
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; GREEN PASS RAFFORZATO
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; GREEN PASS RAFFORZATO
f) trasporti - GREEN PASS RAFFORZATO e GREEN PASS BASE
l) lavoro (compresa mensa) GREEN PASS RAFFORZATO e GREEN PASS BASE (ricordiamo però le obbligatorietà vaccinali di alcune categorie ndr)
h) impianti di sci (funivie, seggiovie) GREEN PASS RAFFORZATO (zona bianca, gialla e arancione) e GREEN PASS BASE (zona bianca e gialla)
Ovviamente, come nei precedenti decreti, il concetto di palestra è da considerarsi in senso ampio, come locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizî atletici o ginnici (quindi anche la scuola di danza, il dojo di arti marziali ecc.). Inoltre la stessa definizione è valida, indipendentemente dalla natura giuridica, del soggetto erogante le attività motorie o sportive.
FAQ Governo: Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.
Spogliatoi e docce:
Il concetto di limitatamente al chiuso riguarda anche l'utilizzo degli spogliatoi e docce, per l'accesso ai quali è obbligatorio il green pass. (DL 172 26/11/2021 art.4 punto 3)
3) alla lettera d) , dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo
di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità»
GREEN PASS BASE o GREEN PASS RAFFORZATO (zona bianca e gialla)
Solo GREEN PASS RAFFORZATO (zona arancione)
Attrenzione ricordiamo che permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee Guida.
--------------
Le disposizioni legate al Green Pass, si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività sopra citate. siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
Soggetti esclusi:
a) soggetti esclusi di età inferiore ai 12 anni (aggiornamento DL 172 26/11/2021)
b) soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Controllo delle certificazioni:
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 (sopra citate) sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
Per la verifica esiste una apposita APP denominata Verifica C19 che sarà installata, gratuitamente, su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore (per questioni di privacy).
Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati, possono (devono ndr) effettuare la verifica.
Attenzione: i titolari e i gestori di serivizi, i legali rappresentanti delle asd, equiparabili ai datori di lavoro, tenendo conto delle definizione di cui all'art. 3 comma 2 sui c.d. "lavoratori" sono :
- tenuti a verificare la validità del green pass tramite l’app “VerificaC19”, (ripetuta iuvant)
- tenuti ad individuare le modalità operative per come effettuare il controllo di chi opera, a qualsiasi titolo, nei loro luoghi di lavoro (entro 15 ottobre);
– tenuti alla nomina dell’addetto, o addetti, al controllo dei “green pass”. (l'addetto/delegato deve firmare per accettazione, l'incarico)
Come avviene la verifica?
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
ATTENZIONE: La richiesta va effettuata ad ogni accesso dell'utente, tramite l'app prevista, unica a garantire ancora la validità della certificazione verde, indipendentemente dalla scadenza (ricordiamo che in caso di positività al Covid19 viene revocata).
Privacy:
ATTENZIONE: E' vietato richiedere e convervare copia del Green Pass, né registrare la data di scadenza.
Il Garante della Privacy, ha precisato con una nota dello scorso 3 settembre che ." Vale la pena ricordare che la disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba – nei soli luoghi nei quali è necessario ai sensi di quanto previsto dalla legge – essere semplicemente esibito all’ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo.
La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento.
Non si viola la privacy, con la sola lettura tramite app VerificaC19.
Autocertificazioni:
Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.
Quindi ove vige il Green Pass, non ci possono essere certifcazioni sostitiutive, ma attenzione, dove non vige ( attività all'aperto o per i soggetti esclusi) vanno fatte le autocertificazioni dei 14 gg. (che rientrano nella normativa emergenziale).
È necessario, inoltre, mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti, come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. L’obbligo del tracciamento di tutte le persone, che a diverso titolo accedono alle strutture, rimane in vigore (ovviamente siete facilitati dai tesseramenti, domande di ammissione, fogli presenze, accesso con i tornelli ecc..)
Sanzioni:
- il lavoratore (dipendente, collaboratore sportivo, volontario ecc) che non mostra il certificato verde o omette i controlli è punito con sanzione da 600,00 € a 1.500,00 €;
- il datore del lavoro (o il legale rappresentante) che non controlla i pass dei dipendenti/collaborator sportivi/volontari è punito con la sanzione da 400,00 € a 1.000,00 €.
- l'utente/socio sprovvisto di green pass è punito con la sanzione da 400,00 € a 1.000,00 €. ( oltre ad una denuncia per falso in caso l’identità non corrisponda al Green pass)
Con il decreto del 26 novembre 2021, sono state rafforzate anche le attività di controllo da parte degli organi preposti.
SCARICA L'APP
iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di iPhone che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S.
Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.
-----
Operatori sportivi:
Tutti coloro che vogliono accedere alle palestre devono avere il Green Pass, a maggior ragione, gli operatori sportivi (istruttori, tecnici, dirigenti ecc..) che frequentano i locali sono obbligati ad avere il Green Pass in corso di validità.
Con il nuovo deceto legge n.127 del 21/09/2017, viene eliminato ogni dubbio interpretativo. A partire dal 15 ottobre e fino alla fine dello stato emergenziale, oggi al 31 dicembre 2021, l'obbligo viene esteso ai lavoratori dello sport, senza distinzione tra dipendenti, istruttori con partita IVA, collaboratori (compensi sportivi) e volontari
L'art.3 al comma 2, cita infatti testualmente: ”La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”
Il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, verrà considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: per i giorni di assenza non gli verrà riconosciuto alcun tipo di retribuzione o compenso o emolumento (art.3 comma 6)
Sui collaboratori sportivi, in merito a quanto sopra, ci riserviamo un ulteriore approfondimento.
-----
Eventi Sportivi:
Attualmente le disposizioni consentono la presenza di pubblico, esclusivamente munito di GREEN PASS RAFFORZATO (zona bianca e gialla):
Vegono modificate, le capienze degli stadi e dei palazzetti dello sport nelle varie fasce di rischio per le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale nell'ordinamento sportivo CONI e CIP, come da decreto in questo link:
Decreto Capienze, le nuove regole di accesso (csanazionale.it)
Trasferimenti:
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.
Dal 6 agosto la Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".
F.A.Q. frequenti:
Il Green Pass, viola la privacy! Come facciamo quando gli utenti ci contestano questo?
R: Il garante della privacy, come scritto in precedenza, ha ben delineato l'operatività per evitare la violazione della privacy. Il semplice controllo con l'app dedicata, senza trattenimento di copie o di dati non viola la privacy
Il Green Pass, limita le libertà dettate in costituzione!
R: Non siamo costituzionalisti e non ne abbiamo le competenze. Possiamo solo informarvi che la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha stabilito che il green pass e le norme per il contrasto al Covid non violano i diritti delle persone. Anche per la Corte Costituzionale, non risultano incostituzionali i DPCM (sentenza del 22 settembre) e i decreti sul Green Pass.
Per il Tribunale di Pisa e per il Giudice di Pace di Frosinone (ecc..) i DPCM sono illeggittimi e vanno disapplicati
R: Anche in questo caso, ci colleghiamo, alla risposta precedente. Vi ricordiamo, inoltre, che non siamo in uno stato di diritto anglosassone.
Perché non fate niente, non scrivete al Governo, a Draghi (ecc..)?
R: Vi ringraziamo per l'intrinseco attestato di stima, ma non crediamo che il Presidente del Consiglio, ascolti noi o venga influenzato dalle nostre istanze. In ogni caso, tramite i nostri canali, cerchiamo di inviare indicazioni e suggerimenti, segnalazioni. Se arrivano risultati, è merito di una concertazione complessiva, ci fanno sorridere quelle realtà che si vantano di meriti non loro.
Citazioni di diversi gradi di legge, interpretazioni, FAQ, circolari, sentenze, articoli di giornale, social
R: La gerarchia delle fonti, nel diritto, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
In questo link troverete tutte le informazioni necessarie per capire la stessa : https://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia_delle_fonti
Le FAQ, gli articoli di giornale e i social, non sono contemplati, indipendentemente dall'autorevolezza della fonte (compresi i numerossimi giuristi e costituzionalisti di facebook, instagram, twitter ecc..)
----------------------
FAQ GOVERNO: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
SITO UFFICIALE GREEN PASS: https://www.dgc.gov.it/web/
---------------------
Altre misure non correlate al Green Pass:
Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
Nel decreto n.127 del 21/09/2021, sono previste utleriori misure per lo Sport, recuperando le somme trasferite a Sport e Salute SpA, per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi, non utilizzate.
L'articolo, vista la complessità e la variabilità degli argomenti, può essere oggetto di aggiornamenti.
In questa sezione, inseriamo i documenti necessari per la ripartenza delle attività in questo periodo emergenziale - Anno Sportivo 2020-2021
La lista può non essere esaustiva e potrà essere oggetto di aggiornamenti ed eventuali implementazioni.
Tale modulistica è disponibilie nella sezione omonima, nel gestionale CSA.
Release 07 set 2020
Modulistica, linee guida, norme per lo svolgimento Centri Estivi in periodo Covid.